Image

 STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ADAM

( Disturbi Alimentari Mestre )

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

ART. 1

( Denominazione e sede )

 

1.      E' costituita l'organizzazione di volontariato, denominata “ ASSOCIAZIONE DISTURBI ALIMENTARI MESTRE” ( ADAM ) che assume la forma giuridica di associazione.

2.      L'organizzazione ha sede in Viale Ancona 24, Mestre, nel comune di Venezia.

 

ART. 2

( Statuto )

 

1.      L'organizzazione di volontariato “ ASSOCIAZIONE DISTURBI ALIMENTARI MESTRE” ( ADAM ) è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2.      L' assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

 

ART. 3

( Efficacia dello statuto )

 

1.      Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

 

ART. 4

      ( Modificazione dello statuto )

 

1.      Il presente statuto è modificato con deliberazione della assemblea adottata con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

ART. 5

( Interpretazione dello statuto )

 

1.      Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

 
 

TITOLO II

FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

 

ART. 6

( Finalità nell'obiettivo )

 

1.      La specifica finalità dell'organizzazione di volontariato è quella di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo di svolgere attività nel settore socio sanitario e formativo ( Obiettivo Socio-Sanitario ) per il raggiungimento dei seguenti scopi:

·          Promuovere l'informazione e la conoscenza attraverso il proprio sito internet, corsi di formazione, seminari e incontri  sui disturbi del comportamento alimentare (da qui DCA )

·          Ricercare e diffondere  protocolli di intervento  sui  DCA

·          Formare personale medico e paramedico per l'assistenza e la cura dei DCA

·          Creare occasioni di confronto e scambio di  esperienze professionali nell'ambito dei DCA

·          Sensibilizzare e coinvolgere gli enti pubblici e privati sulle problematiche relative ai DCA

·          Fornire servizi di consultazione no profit relativamente ai DCA ( punto di ascolto telefonico e sportello informativo...)

·          Promuovere ogni tipo di iniziativa atta a migliorare l'assistenza e la cura dei pazienti con DCA

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

 

ART. 7

( Ambito di attuazione delle finalità )

1.      L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della provincia di Venezia, nella Regione Veneto.

 

TITOLO III

  GLI ADERENTI

 

ART. 8

 ( Ammissione )

 

1.      Sono aderenti all'organizzazione tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà.

2.      L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'assemblea, su domanda ( scritta ) del richiedente ( può essere ammessa la decisione dall'organo direttivo ).

 

 ART. 9

 ( Diritti )

 

1.      Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell'organizzazione.

2.      Essi hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.

3.      Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.

 

ART. 10

( Doveri )

 

1.      Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

2.      Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attutato con correttezza, buona fede ( onestà, probità, rigore morale, ecc. ).

 

ART. 11

( Esclusione )

 

1.      L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.

2.      L'esclusione è deliberata dell'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato ( è ammesso il parere dell'organo direttivo con possibilità di appello dell'assemblea e comunque al giudice ordinario ).

 


TITOLO IV

GLI ORGANI

 

ART. 12

( Indicazione degli organi )

 

1.      Sono organi dell'organizzazione: l'assemblea, il consiglio direttivo ed il presidente.

 

 

CAPO I: L'assemblea

 

ART. 13

( Composizione )

 

1.      L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione.

2.      L'assemblea è presieduta da un presidente nominato dagli aderenti.

 

ART. 14

( Convocazione )

 

1.      L'assemblea si riunisce ogni anno oppure su convocazione del presidente dell'organizzazione.

2.      Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto contenete l'ordine del giorno almeno 7 giorni prima.

 

ART. 15

( Validità dell'assemblea )

 

1.      In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente.

2.      In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

3.      Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

4.      Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto ( art. 21 codice civile ).

 

ART. 16

      ( Votazione )

 

1.      L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per l'approvazione e modificazione dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione.

2.      I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone ( e le qualità delle persone ).

 

ART. 17

( Verbalizzazione )

 

1.      Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in verbale ( redatto dal segretario oppure dal un componente dell'assemblea ) e sottoscritto dal presidente.

2.      Il verbale è tenuto, a cura del presidente, nella sede dell'organizzazione.

3.      Ogni aderente dell'organizzazione ha diritto di consultare il verbale ( e di trarne copia ).

 

 

CAPO II: Il consiglio direttivo

 

ART. 18

( Composizione )

 

1.      Il consiglio direttivo è composto da 4 membri, eletti dall'assemblea tra gli aderenti ( tra i propri componenti ).

2.      Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

 

ART. 19

( Presidente del Consiglio direttivo )

 

1.      Il presidente dell'organizzazione è il presidente del  consiglio direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti il comitato.
 

ART. 20

( Durata e funzioni )

 

1.      Il consiglio direttivo dura in carica per il periodo di tre anni e può essere revocato dall'assemblea, con la maggioranza di tre quarti dei soci . 

2.      Il  consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente.

3.      Le deliberazioni del  consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

 

 

CAPO III: Il presidente

 

ART. 21

( Elezione )

 

1.      Il presidente è eletto dall'assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.

 

ART. 22

( Durata )

 

1.      Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo.

2.      L'assemblea, con la maggioranza dei presenti, può revocare il presidente.

3.      Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente.

 

ART. 23

( Funzioni )

 

1.      Il presidente rappresenta l'organizzazione di volontariato e compie tutti gli atti che impegnano l'organizzazione.

2.      Il presidente presiede il consiglio direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

3.      Sottoscrive il verbale dell'assemblea, e cura che sia custodito presso la sede dell'organizzazione, dove può essere consultato dagli aderenti.

 

 

TITOLO V

     LE RISORSE ECONOMICHE

 

ART. 24

   ( Indicazione delle risorse )

 

1.      Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

a)      beni, immobili e mobili;

b)      contributi e quote associative;

c)      donazioni e lasciti;

d)      proventi da attività marginale di carattere commerciale e produttivo;

e)      ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della 266/1991.

 

ART. 25

( I beni )

 

1.      I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

2.      I beni immobili ed i  beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

3.      I beni  immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

4.      L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento, perseguano scopi analoghi.

5.      L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente  connesse.

 

ART. 26

( Contributi )

 

1.      I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti, stabilita dall'assemblea.

2.      I contributi straordinari sono elargiti dagli aderenti, o dalle persone fisiche o giuridiche estranee all'associazione.
ART. 27

( Erogazioni, donazioni e lasciti )

 

1.      Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.

2.      I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi,in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.

 

ART. 28

( Proventi derivati da attività marginali )

 

1.      I proventi derivati da attività commerciali o produttive marginali sono inserite in apposita voce del bilancio dell’organizzazione.

2.      L’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione e con i principi della L. 266/91.

 

ART. 29

( Devoluzione dei beni )

1.      In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al proseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

 


 

TITOLO VI

IL BILANCIO

 

ART. 30

( Bilancio e conto consuntivo )

 

1.      I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

2.      Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso.

3.      Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

 

ART. 31

( Formazione e contenuto del bilancio )

 

1.      Il bilancio preventivo per l’esercizio annuale successivo è elaborato dal consiglio direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo.

2.      il conto consuntivo è elaborato dal consiglio direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all’anno trascorso.

 

 

ART. 32

( Approvazione del bilancio )

 

1.      Il bilancio preventivo è approvato dall’assemblea ( con voto palese ) e con la maggioranza dei presenti.

2.      Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell’organizzazione quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.

3.      Il conto consuntivo è approvato dall’assemblea ( con voto palese ) e con la maggioranza dei presenti entro il 31 dicembre .

4.      Il conto consuntivo è depositato presso la sede dell’organizzazione  quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.

 

 

TITOLO VII

LE CONVENZIONI

 

ART. 33

( Deliberazioni delle convenzioni )

 

1.      Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Comitato esecutivo.

2.      Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, nella sede dell’organizzazione.

 

ART. 34

( Stipulazione della convenzione )

 

1.      La convenzione è stipulata dal presidente della organizzazione di volontariato.

 

 

ART. 35

( Attuazione della convenzione )

 

1.      Il Consiglio direttivo esecutivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

 


 

TITOLO VIII

DIPENDENTI E COLLABORATORI

 

ART. 36

( Dipendenti )

 

1.      L’organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti, nei limiti previsti dalla L. 266/91.

2.      I rapporti tra l’organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.

3.      I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi.

 

ART. 37

( Collaboratori di lavoro autonomo )

 

1.      L’organizzazione di volontariato ( per sopperire a specifiche esigenze ) può giovarsi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo.

2.      I rapporti tra l’organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

3.      I collaboratori di lavoro autonomo sono ( ai sensi di legge e di regolamento ) assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.


 

TITOLO IX

LA RESPONSABILITA’

 

ART. 38

( Responsabilità ed assicurazione degli aderenti )

 

1.      I volontari dell’organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 4 della L. 266/91.

 

ART. 39

( Responsabilità della organizzazione )

 

1.      L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

 

ART. 40

( Assicurazione dell’organizzazione )

1.      L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

 
 

TITOLO X

RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

 

ART. 41

 

1.      L’organizzazione disciplina con apposito regolamento i rapporti con altri soggetti pubblici o privati.

 

 

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

 

ART. 42

( Disposizioni finali )

 

1.      Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti, ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

 

 

   

ADAM : MESTRE in Viale Ancona 24 ( Centro Medico Dott.Oliva) -  PADOVA  in Via Ognissanti (Studio Psi) -  mail  info@anoressia.biz

I contenuti del sito sono a carattere divulgativo e informativo e non sostituiscono il medico a cui spetta la diagnosi e la proposta terapeutica

  Site Map